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Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato

Testo in vigore al

Delle entrate dello Stato.

Art. 44

1. I direttori generali e gli altri capi degli uffici centrali, compartimentali e provinciali che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Art. 45

1. I tesorieri devono trasmettere mensilmente al direttore generale del tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse e gli agenti della riscossione devono comunicare alle amministrazioni da cui dipendono, ogni bimestre o ad altro periodo stabilito dai regolamenti, i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.

Art. 46

1. Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 47

1. Il direttore generale del tesoro vigila al versamento nelle tesorerie delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato e di quelle dovute dai debitori diretti.

2. Alla sua vigilanza sono sottoposti gli agenti di riscossione per quanto riguarda la riscossione ed il versamento del denaro.

Art. 48

1. Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a cio' autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali titoli regolarmente quietanzati.

2. L'importo relativo e' considerato, agli effetti del corrispondente discarico, come denaro versato.

Delle spese dello Stato.