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Sez. 3, Sentenza n. 5905 del 28/12/1973 Ud. (dep. 07/09/1974) Rv. 127904 - 01

FINANZE E TRIBUTI- DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - NORME GENERALI SULLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PRESCRIZIONE - ECCEZIONE PER I TRIBUTI DIRETTI - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - TERMINE PRESCRIZIONALE.*
Stato
decisa il 1973-12-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127904-01

FINANZE E TRIBUTI- DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - NORME GENERALI SULLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PRESCRIZIONE - ECCEZIONE PER I TRIBUTI DIRETTI - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - TERMINE PRESCRIZIONALE.*

L'art 16 legge 7 gennaio 1929, n 4, che stabilisce che per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di tre anni, ha abrogato le norme di tutte le leggi finanziarie che stabiliscono un termine diverso per la prescrizione di contravvenzioni fiscali. Sono eccettuate le contravvenzioni concernenti i Tributi diretti, le quali, ai sensi dell'art 60 della stessa legge, continuano ad essere regolate dalle Disposizioni stabilite nelle leggi e regolamenti che riguardano tale materia. L'espressione 'continuanò dell'art 60, presuppone l'esistenza di norme gia in vigore per i Tributi diretti, siano esse o meno contenute nelle leggi relative ai Tributi medesimi o nella legge penale comune. Di conseguenza, per la contravvenzione di omessa dichiarazione dei redditi si applica, nella completa assenza di Disposizioni espresse sulla prescrizione del reato, la norma generale del codice, cioe quella dello art 157 cod pen, che determina la durata della prescrizione nelle contravvenzioni punibili con l'ammenda, in mesi diciotto, prolungabile, in caso di interruzione della prescrizione, fino a mesi ventisette, a norma dell'art 160 cod pen. (Conf 126752, anno 1974; 125529, 123145, anno 1973; 122777, 122511, 121974, anno 1972; 119005, 118987, 118186, 117566, 117562, 116666, 116665, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 16, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 60 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)