Sez. 3, Sentenza n. 3804 del 27/03/1992 (Rv. 476470 - 01)
Notariato - Autenticazione di firma | Della persona presentatasi all'incasso di assegno non trasferibile (ancorché d'importo superiore a 10 milioni di lire) - Acquisizione da parte del notaio della certezza dell'identità del sottoscrittore nel momento della sottoscrizione - Sufficienza - Disciplina ex art. 420 del r.d. n. 827 del 1924 prevista per l'identificazione compiuta dall'ufficiale pagatore - Inapplicabilità.
Notariato - Autenticazione di firma
Il notaio richiesto di autenticare la sottoscrizione della persona presentatasi per l'incasso di un assegno non trasferibile, ancorché di importo superiore a dieci milioni di lire, può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive anche nello stesso momento della sottoscrizione, attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni, senza le limitazioni imposte dall'art. 420 r.d. 25 maggio 1924 n. 827, che si riferisce alla identificazione compiuta dall'ufficiale pagatore e che non è, quindi, applicabile a quella del notaio, obbligato solo alla osservanza delle norme, in materia, della legge notarile.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 420, Legge 10/05/1976 num. 333 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)