Sez. L, Sentenza n. 4895 del 11/08/1981 (Rv. 415626 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL DEL 30 GIUGNO 1969 DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI AGENZIA E DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL DEL 30 GIUGNO 1969 DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI AGENZIA E DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.*
L'interpretazione, compiuta dal giudice del merito, degli accordi collettivi postcorporativi, aventi natura di contratti di diritto privato, e censurabile, in Sede di legittimita, soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che al caso di vendita di un impianto complesso, eseguita mediante consegna in tempi diversi di singole ed autonome parti di esso, fosse applicabile il primo e non gia il terzo comma dell'art 5 dell'accordo economico collettivo del 30 giudizio 1969, disciplinante il rapporto di Agenzia e di rappresentanza commerciale). (Conf 4740/76, mass n 383480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1969 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)