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Sez. L, Sentenza n. 7178 del 24/06/1995 (Rv. 493080 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Licenziamento con preavviso previsto come sanzione disciplinare - Riconducibilità al recesso per giustificato motivo soggettivo - Immediatezza della comminazione del provvedimento espulsivo - Elemento costitutivo del diritto di recesso - Configurabilità - Esclusione - Mancanza di tale immediatezza - Indizio di acquiescenza del datore di lavoro al potere di recesso - Prova contraria - Oggetto.
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493080-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nell'ipotesi di licenziamento con preavviso previsto dalla normativa collettiva quale sanzione disciplinare, e riconducibile alla fattispecie del giustificato motivo soggettivo di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, l'immediatezza della comminazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione ovvero rispetto a quello dell'avvenuta contestazione della stessa, a differenza dell'ipotesi del licenziamento in tronco, non si configura propriamente quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, potendo invece rilevare la mancanza di tale immediatezza, in relazione alla specifica fattispecie e secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, quale univoco indizio di acquiescenza del datore di lavoro di fronte alla condotta del lavoratore e, quindi di rinunzia, per comportamento concludente, al potere di recesso, fermo restando che la parte recedente può superare tale presunzione dando la prova di circostanze che escludono, invece, la volontà da parte sua di rinunciare, in relazione a quella mancanza, al potere disciplinare ed al conseguente diritto di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)