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Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

Testo in vigore al

Art. 85

1. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.

Art. 86

1. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'Amministrazione puo', nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

2. In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 87

1. Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione l'Amministrazione prescrivera' che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d'acqua.

Art. 88

1. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

Art. 89

1. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente.

2. Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 90

1. Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, puo' optare per le disposizioni della presente legge.

2. Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell'articolo 47 del testo unico approvato con decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, possono optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 91

1. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualita' di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo.

2. Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici e' data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.

3. I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.

4. Quando si tratti di contributi gia' accordati, la perdita si limitera' alla quota parte non vincolata a favore di istituti di finanziatori.

Titolo II. Diposizioni speciali sulle acque sotterranee.

Art. 92

1. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.

Art. 93

1. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

2. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Art. 94

1. Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

Art. 95

1. Salva la facolta' attribuita al proprietario nell'articolo 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio Civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

2. L'ufficio del Genio Civile da' comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia gia' a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri Comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

3. Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio Civile, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio Civile nega l'autorizzazione, l'interessato puo' reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito il Consiglio Superiore.

4. Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalita', i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennita' da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.

6. Sulle contestazioni per la misura di tale indennita' e' fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorita' giudiziaria.

Art. 96

1. Qualora l'ufficio del Genio Civile riconosca inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici, che puo' senz'altro respingerla.

Art. 97

1. Chi e' autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprieta' private, osservate le norme stabilite dall'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perche' i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

2. Il possessore del fondo puo' chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio Civile, si accerti l'entita' dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennita' oltre quella di cui al precedente articolo 95.

3. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni puo' essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

Art. 98

1. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio puo' autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilita' e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

Art. 99

1. Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilita', con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Art. 100

1. L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non puo' essere data per un tempo superiore ad un anno e puo' essere prorogata una o piu' volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non puo' essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata.

Art. 101

1. L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennita'.

  1. 1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;

  2. 2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;

  3. 3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;

  4. 4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

Art. 102

1. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di' acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sara' determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Superiore delle miniere.

2. Questa disposizione puo' essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

Art. 103

1. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio Civile, il quale provvede ad accertare la quantita' di acqua scoperta.

2. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238. ... lo scopritore avra' titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95.

3. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sara' determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

4. In ogni caso e' riservata al proprietario del fondo una congrua quantita' di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

Art. 105

1. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

2. Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.

3. L'esercizio di tali potesta' compete all'ufficio del Genio Civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.23