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Sez. 5, Sentenza n. 7329 del 13/05/2003 (Rv. 562975 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Documenti nuovi - Deposito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562975-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi dell'art. 58, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)