Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali
Testo in vigore al
Art. 27
1. Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti d'impiegato, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 5 con indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione gia' denunziata nel gennaio di tale anno.
2. Gli Enti di cui al precedente art. 20 comunicheranno invece le notizie sopradette solo per quei posti coperti da impiegati che si siano avvalsi della facolta' di cui allo stesso articolo.
3. Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui ai commi precedenti puo' essere inflitta con decreto del Prefetto una penalita' in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.
4. Tale penalita', per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalita' e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.
5. Contro l'applicazione di tale penalita' gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del Ministero dell'interno non e' suscettibile di alcun gravame.
6. La Prefettura in base alle notizie di cui ai primi due commi del presente articolo, nonche' a quelle risultanti dagli atti d'ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche dell'anno precedente e li trasmette non piu' tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia tesoreria provinciale.
7. Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.
8. Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento del contributi non compresi nei precedenti elenchi.
9. Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi e' trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.
10. Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.
11. Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto debbono comunicare alla Prefettura la differenza in piu' dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni.
12. Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il ricupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalita' pari alla meta' dei contributi stessi, con le norme stabilite dal quarto comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quinto comma.
13. I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli impiegati iscritti alla Cassa per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo. Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione.
14. Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274
Art. 29
1. Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente art. 27, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
2. Se l'amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
3. Se l'amministrazione dell'azienda speciale o di altro Ente soggetto al contributo non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro i venti giorni dall'ordine dell'Intendenza di Finanza.
4. La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, sempreche' le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilita' sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.
5. Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione dello imposte dirette, e si puo' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.
6. Le indennita' di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.
7. Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' dichiarare decadute le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende speciali o gli altri Enti di cui al terzo comma del presente articolo, dall'iscrizione alla Cassa di previdenza.
8. In tale caso gli impiegati hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi corrisposti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facolta' di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennita' di cui al successivo art. 32 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 33.
9. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Aziende speciali e gli altri Enti, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.
Art. 30
1. Le pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento a favore della Cassa stessa.
2. Sono esenti da tale ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.5
Capo IV. Impiego dei fondi della Cassa di previdenza.
Art. 31
1. La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.
2. I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformita' della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
3. I fondi sono impiegati nel piu' breve termine possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti.
Titolo II. Indennita' e pensioni.
Capo I. Acquisto e perdita del diritto a indennita' o pensione.
Art. 32
1. Ha diritto di conseguire l'indennita' per una sola volta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:
a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;
b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego, per il raggiungimento del limite di eta' stabilito nel regolamento organico, per inabilita' fisica, incapacita' professionale, scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo;
c) sia cessato dal rapporto d'impiego, per qualunque causa, in eta' di 60 o piu' anni;
d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 43 e 44;7g
e) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;
f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purche' comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.
2. Agli effetti del presente ordinamento l'impiegato trattetenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo art. 63.
3. L'indennita' e' uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente ordinamento, della pensione teorica determinata, in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo art. 34.
Art. 33
1. Ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza:
a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;
b) quando cessi dal rapporto d'impiego dopo 40 anni di servizio utile;
c) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato;
d) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto d'impiego per cause o in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo. Agli effetti della precedente lettera c) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per se' stessi capacita' di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.
2. La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.
Art. 34
1. La pensione diretta e' liquidata, in base agli stipendi ed altri assegni soggetti a contributo, mediante l'applicazione della tabella A unita al presente ordinamento, secondo le norme in essa indicate.
2. Gli stipendi annui da valutarsi per i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento sono arrotondati calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.
3. Per gli impiegati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere a), b) e c) del precedente art. 33, gli stipendi valutabili a norma dei due commi precedenti, relativi ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentati, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:
4. 300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;
5. 200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919;
6. Nel caso di cui alla lettera c) del precedente art. 33, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, e' aumentata di un decimo e non puo' essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'articolo 23 per l'impiegato avente 25 o piu' anni di servizio utile, ne' alla meta' della retribuzione stessa per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio utile.
7. In nessun caso la pensione puo' eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dall'impiegato.
8. La pensione diretta non puo' essere inferiore a lire milleottocento annue, purche' non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio.
9. Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla Cassa.
Art. 35
1. Per la determinazione degli anni di servizio e dell'eta' dagli impiegati, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi e' calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.
Art. 36
1. Per l'ammissione al diritto ad indennita' o pensione dell'impiegato cessato dal rapporto d'impiego per inabilita' fisica, la Cassa ha facolta' di disporre l'accertamento dell'inabilita' mediante visita medica collegiale, da eseguirsi con le norme stabilite dal regolamento.
2. Con le stesse norme si procede alla visita medica nei casi previsti dalla lettera f) dell'art. 32 e dalla lettera c) dell'art. 33.
3. La spesa della visita medica e' a carico dell'impiegato.
Art. 37
1. La vedova dell'impiegato iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ha diritto all'indennita' se l'impiegato muore in attivita' di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che l'impiegato avesse compiuto i 50 anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto a indennita' la vedova che alla morte dell'impiegato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.5
2. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'impiegato, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto d'impiego, nonche' a quelli legittimati per decreto reale anteriore alla cessazione stessa.
3. L'indennita' e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'impiegato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 32.
4. Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni di precedente matrimonio dell'impiegato, l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve n'e' uno solo per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.
5. Gli orfani di impiegata, anche se abbiano il padre vivente, nonche' gli orfani di padre e di madre ambedue impiegati, hanno diritto rispettivamente all'indennita' o alle due distinte indennita' nella misura sopra indicata.
Art. 38
1. La vedova nei riguardi del cui matrimonio con l'impiegato iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 37, e che alla morte dell'impiegato non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:
a) quando l'impiegato muoia in attivita' di servizio, dopo avere prestato venti o piu' anni di servizio utile;
b) quando l'impiegato, dopo aver prestato 20 o piu' anni e meno di 25 anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;
c) quando l'impiegato muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.11
2. In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art.
37.
3. Quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto del precedente art. 37 la pensione e' ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 39.
4. Gli orfani che si trovino in uno dei casi di cui all'ultimo comma dello stesso art. 37, hanno diritto rispettivamente alla pensione, o alle due distinte pensioni indirette.
Art. 39
1. La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:
a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o piu' orfani, il 75 per cento;
b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o piu' orfani, il 60 per cento.
Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani dell'impiegato che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 37. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 38, la pensione, determinata come alla precedente lettera a), viene cosi' ripartita:
1) il 40 per cento della pensione dell'impiegato alla vedova;
2) il rimanente diviso in parti eguali tra gli orfani.
La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.
Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate. La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non puo' essere inferiore a lire milleduecento, purche' non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio, ferma l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 34.
Art. 40
1. La Vedeva dell'impiegato iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di Servizio considerati nella lettera c) del precedente art. 33, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata all'impiegato.
2. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto reale anteriore all'evento stesso.
3. Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorita' amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto d'impiego.
4. Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente art. 87, la pensione viene ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
5. La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'impiegato o del pensionato.
6. La vedova dell'impiegato il quale, dopo conseguita la pensione di cui alla lettera c) dell'art. 33, muoia in condizioni diverse da quelle stabilite nel primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilita' della pensione stessa alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39 quand'anche il matrimonio, contratto dall'impiegato dopo compiuti i cinquant'anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39.
Art. 41
1. La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.
2. Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore eta', e le orfane anche in eta' minore, se contraggono matrimonio.
Art. 42
1. Nei riguardi degli impiegati iscritti alla Cassa o pensionati e delle loro persone di famiglia, che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.
Art. 43
1. Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dall'impiegato;
1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;7a
2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale.
2. Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e a godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi in condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.7a
3. Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.
Art. 44
1. L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena non sia estinta.
Art. 45
1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 43 e 44, alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennita' o la pensione cui avrebbero avuto diritto se l'impiegato, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna e' passata in giudicato.
2. Il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli dell'impiegato condannato e' subordinato alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.
3. Qualora l'impiegato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennita' o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 44, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennita', ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi all'impiegato stesso, se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.
4. Nel caso di ripristino del diritto a pensione, o di termine della sospensione di cui all'art. 44, nel riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa lungo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 39 o 40.
5. Nel caso di ripristino del diritto a indennita', o di cessazione della sospensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennita' non sia spettata ad altri aventi diritto.
Art. 46
1. Nessun conferimento d'indennita' o di pensione, dirette o indirette, puo' essere fatto se l'impiegato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante dieci anni di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 33 lettera c) e 40.
2. Ove pero' l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui ai successivi articoli 67 e 69 ed all'art. 66 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679; il periodo cosi' riscattato e' utile per il computo del decennio di contribuzione.
3. La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, ma le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennita' o sulla pensione.
4. Sono pure computabili per il decennio predetto i periodi di servizio prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali contemplati dai precedenti articoli 7 ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente Ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 55.
Capo II. Servizi utili a indennita' o pensione.
Art. 47
1. Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonche' il servizio comunque riscattato.
2. Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.
3. E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che lo impiegato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purche' l'impiegato stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza, sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non puo' scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento, ne', per gli impiegati gia' iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.
4. E' pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'Ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui l'impiegato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.