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Regolamento per la professione di perito industriale

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.

Art. 2

1. Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta e' costituito l'albo dei periti industriali, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

2. Per ogni iscritto sara' indicato, nell'albo, per quali rami di attivita' professionale la iscrizione ha luogo.

Art. 3

1. La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

2. I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designera' in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

3. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Art. 4

1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario:

  1. a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

  2. b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;

  3. c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

2. In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5

1. La domanda per l'iscrizione e' diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; e' redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

  1. 1° atto di nascita;

  2. 2° certificato di residenza;

  3. 3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

  4. 4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

  5. 5° diploma rilasciato da uno degli Istituti d'istruzione indicati nell'art. 1.

Art. 6

1. Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un albo; ma e' consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7

1. Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

2. I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per cio' che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo puo' costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 8

1. L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorita' giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.

2. Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresi' i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonche' di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9

1. Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

2. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

Art. 10

1. La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, e' pronunciata dal Comitato, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

  1. a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

  2. b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11

1. Le pene disciplinari, che il Comitato puo' applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

  1. a) l'avvertimento;

  2. b) la censura;

  3. c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

  4. d) la cancellazione dall'albo.

2. L'avvertimento e' dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

3. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

4. Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.