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Sez. 3, Sentenza n. 40762 del 30/04/2015 Ud. (dep. 12/10/2015) Rv. 265166 - 01

PENA - DETERMINAZIONE | Criteri - Concessione di più attenuanti - Obbligo di specifica motivazione sull'entità di ciascuna diminuzione di pena - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265166-01

PENA - DETERMINAZIONE

In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito che, prendendo come base la pena minima edittale, la riduca sensibilmente per effetto della concessione di due distinte circostanze attenuanti, non è tenuto ad una specifica motivazione sull'entità di ciascuna diminuzione, non avendo l'imputato diritto di ottenere il massimo della diminuzione per la concessione delle attenuanti e potendo desumersi dalle stesse ragioni che giustificano il riconoscimento delle circostanze il criterio adoperato per l'esercizio del potere discrezionale di graduazione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)