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Sez. 6, Sentenza n. 1613 del 03/07/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112682 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI -CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI PROFESSIONE O MESTIERE RUMOROSO - INOTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE O DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - REATO FORMALE.*
Stato
decisa il 1969-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112682-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI -CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI PROFESSIONE O MESTIERE RUMOROSO - INOTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE O DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - REATO FORMALE.*

La figura di reato, prevista dal secondo comma dell'art 659 cod pen (autonoma rispetto a quella contemplata nel primo comma), consiste nell'esercitare una professione o un mestiere rumoroso senza ottemperare alle prescrizioni imposte dalla legge o dai provvedimenti della autorita amministrativa. Ai fini dell'integrazione dell'obiettivita giuridica del reato, non occorre la prova dell'effettivo disturbo, bastando l'Esercizio del mestiere (o della professione) rumorosa, secondo modalita, attinenti soprattutto all'orario, contrarie alle prescrizioni della legge o dei provvedimenti delle competenti autorita amministrative. Trattandosi di un reato formale, va, quindi, presa in considerazione, ai fini della sussistenza di esso, la sola condotta, prescindendosi dagli effetti prodotti. L'evento perturbatore e, percio, represso nei casi in cui l'Esercizio del mestiere rumoroso venga effettuato senza l'ottemperanza delle condizioni imposte da Disposizioni normative o da provvedimenti autoritativi, indipendentemente dalle sue conseguenze. L'oggetto della tutela penale e dato dall'interesse dello stato concernente la polizia di sicurezza, riguardando questa l'ordine pubblico, considerato nel suo particolare aspetto della tranquillita pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di motivi di perturbamento e di molestia nel corpo sociale. (V 104172, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)