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Sez. 2, Sentenza n. 709 del 02/04/1964 (Rv. 300988 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA - CONTRORICORSO IN CASSAZIONE - NOTIFICA DA PARTE DI UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300988-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA - CONTRORICORSO IN CASSAZIONE - NOTIFICA DA PARTE DI UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - INAMMISSIBILITA.*

L'ufficiale giudiziario e competente a notificare per mezzo del servizio postale, Atti del suo ministero a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale purche si riferiscano ad un procedimento che sia o possa essere di Competenza dell'autorita giudiziaria alla quale e addettò consegue che la notificazione del controricorso in Cassazione eseguita da un ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma e nulla, che il controricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile, non potendo essere considerato in termini un atto notificato in modo nullo. (Conf. 456-63' 2142-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)