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Sez. 6, Sentenza n. 9687 del 16/12/1987 Ud. (dep. 04/10/1988) Rv. 179331 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179331-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI E LIMITI.*

Per adempiere compiutamente l'Obbligo della motivazione, il giudice di merito non è tenuto a prendere specificamente in considerazione e ad esaminare espressamente tutte le risultanze probatorie e le considerazioni svolte dalla difesa, essendo, invece, sufficiente che egli valuti le risultanze e le considerazioni predette nel loro insieme ed esponga, in modo esauriente e logico, le ragioni del suo convincimento, per tal modo dovendo ritenersi disattese per implicito quelle prove e quelle deduzioni difensive che, pur non essendo state espressamente valutate, siano incompatibili con la soluzione adottata. (Conf mass n 165308).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)