Sez. 1, Sentenza n. 4199 del 18/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 168992 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - ISTRUZIONE FORMALE - DEPOSITO DEGLI ATTI - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - AVVISI AL DIFENSORE - AVVISI PER LE OPERAZIONI PERITALI E PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - ISTRUZIONE FORMALE - DEPOSITO DEGLI ATTI - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - AVVISI AL DIFENSORE - AVVISI PER LE OPERAZIONI PERITALI E PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
L'omissione degli avvisi al difensore, dovuti per l'inizio delle operazioni peritali e per il deposito in cancelleria degli Atti del processo al termine dell'istruzione comportano nullità cosiddetta a regime intermedio: sono cioè sanate se non vengono dedotte dopo che siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento. (V mass n 154524; (V mass n 154523; (V mass n 152788; (V mass n 145922; (Conf mass n 156162; (Conf mass n 151141).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)