Sez. 3, Sentenza n. 3840 del 27/01/1998 Ud. (dep. 27/03/1998) Rv. 210329 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Nomina degli ausiliari tecnici - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 348 cod. proc. pen., secondo la quale la polizia giudiziaria, quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone qualificate che non possono rifiutare la loro opera, non prescrive alcuna formalità - e tanto meno la forma scritta - per la scelta e la nomina di tali ausiliari; ne deriva che nessun tipo di invalidità o inutilizzabilità degli accertamenti compiuti discende dalla mancanza di una investitura scritta dei predetti, non versandosi in alcuna ipotesi di violazione di legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)