Sez. 3, Sentenza n. 2812 del 21/04/1986 (Rv. 445849 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - CREDITO RELATIVO - CEDIBILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - CREDITO RELATIVO - CEDIBILITÀ.*
L'obbligazione risarcitoria, anche quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento contrattuale, non ha natura accessoria rispetto all'obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta, bensì si configura come una obbligazione autonoma, con la conseguenza che il relativo credito può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dello art. 1260 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)