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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 3 ottobre 1985, causa 119/84

Decisione
decisa il 1985-10-03
ECLI
ECLI:EU:C:1985:388

Epigrafe

Sentenza della Corte (quarta sezione) 3 ottobre 1985 Nel procedimento 119/84, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla corte di cassazione, nella causa dinanzi ad essa pendente fra P. Capelloni e F. Aquilini e J. C J. Pelkmans, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39 della summenzionata convenzione 27 settembre 1968, LA CORTE (quarta sezione), composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici, avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim viste le osservazioni presentate per il governo del Regno Unito, dal sig. R. N. Ricks, Treasury Solicitor, in qualità di agente, per la Commissione delle Comunità europee, dall'aw. G. Olmi, direttore generale aggiunto del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Pieri, funzionario italiano della Commissione ai sensi del regime di scambio con i funzionari nazionali, sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 2 luglio 1985, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 9 novembre 1983, pervenuta in cancelleria l'8 maggio 1984, la corte suprema di cassazione ha sottoposto a questa Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: « la convenzione »), tre questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 39 della suddetta convenzione.
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito d'una controversia fra i sigg. Capelloni e Aquilini ed il sig. Pelkmans. Dagli atti processuali si desume che quest'ultimo aveva ottenuto, in data 19 dicembre 1980, dalla corte d'appello di Brescia, un provvedimento con cui, a norma degli am. 31 e segg. della convenzione, si dichiarava esecutiva in Italia la sentenza 8 maggio 1979, con la quale il tribunale di Breda (Paesi Bassi) aveva condannato i sigg. Capelloni e Aquilini a pagare al sig. Pelkmans la somma di 127400 HFL, oltre agli interessi e alle spese.
punto 3
Avverso detto provvedimento il Capelloni e l'Aquilini proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 36 della convenzione, dinanzi alla stessa corte d'appello. Il 13 marzo 1981, allorché nessuna decisione era ancora intervenuta quanto all'opposizione, il Pelkmans faceva procedere, in forza dell'art. 39 della convenzione, a sequestro conservativo sui beni immobili del Capelloni e dell'Aquilini.
punto 4
Successivamente il Pelkmans chiedeva alla corte d'appello di Brescia, di convalidare, a termini dell'art. 680 del codice di procedura civile italiano (c.p.c.) tale sequestro. Il Capelloni e l'Aquilini concludevano per il rigetto della domanda di convalida, invocando la mancata osservanza di talune norme del suddetto codice in materia di sequestri conservativi. La corte d'appello invece riteneva, nella sentenza 14 luglio 1981, che le summenzionate norme del codice di procedura civile taliano non fossero applicabili ad un sequestro eseguito in forza dell'art. 39 della convenzione. Per lo stesso motivo la corte d'appello dichiarava, inoltre, inammissibile la domanda di convalida del Pelkmans, rilevando che l'art. 680 c.p.c, che contempla una siffatta convalida, non riguarda sequestri come quello in esame.
punto 5
Dopo che la causa era stata portata davanti alla corte suprema di cassazione, questa decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni: « 1) Se le misure conservative sui beni del debitore, cui si può procedere nel caso di opposizione di questo al provvedimento che concede la formula esecutiva alle decisioni pronunciate in altro stato aderente alla Comunità economica europea, siano soggette alle norme processuali del diritto interno quanto alle modalità di attuazione, alle condizioni di validità e all'efficacia del vincolo cautelare ovvero se gli stati aderenti alla convenzione di Bruxelles abbiano inteso adottare uno strumento giuridico unico, uniforme in tutti gli stati contraenti, rivolto ad assicurare medio tempore l'indisponibilità dei beni da parte dell'obbligato, finalità che si soddisfa con l'inizio dell'esecuzione forzata dopo l'esito negativo dell'opposizione proposta a sensi dell'art. 37 della convenzione di Bruxelles, senza necessità, in particolare, di un giudizio di convalida del provvedimento conservativo. 2) Se, malgrado sia stata già dichiarata esecutiva in uno stato contraente la sentenza emessa in altro stato, sia necessario un provvedimento autorizzativo della stessa autorità giurisdizionale per poter procedere ad atti conservativi su beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, ovvero se il richiedente possa dare corso direttamente ad atti conservativi senza necessità di autorizzazione specifica. 3) Se siano applicabili anche ai casi regolati dall'art. 39 della convenzione di Bruxelles le norme processuali dello stato ove si procede a provvedimenti conservativi le quali prevedono un termine perentorio entro cui debbono essere iniziati o conclusi gli atti conservativi con decorrenza dalla data nella quale il richiedente ha la possibilità di procedere a quegli atti, ovvero lo stesso possa procedervi, senza limitazioni di tempo, fino a quando l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso l'opposizione di cui all'art. 37 della convenzione ».
punto 6
In merito a tali questioni, il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte.
punto 7
Con ordinanza della Corte 12 dicembre 1984, la causa è stata rimessa alla quarta sezione.
punto 8
L'art. 39 dispone: « In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti. »
punto 9
Con la prima parte della prima questione, il giudice nazionale desidera, in sostanza, che venga chiarito, se ed in qual misura occorra, al fine di determinare le norme che regolano i provvedimenti conservativi di cui al summenzionato articolo, richiamarsi alle norme previste, nei diversi diritti nazionali, per provvedimenti analoghi.
punto 10
Con le altre questioni poste alla Corte, il giudice nazionale si chiede, più in particolare, se ai provvedimenti conservativi di cui all'art. 39, si applichino le norme del codice di procedura civile italiano che pongono, in materia di sequestri conservativi, i seguenti principi: qualsiasi sequestro di questo tipo dev'essere autorizzato con provvedimento del giudice competente, di modo che l'interessato non può procedervi direttamente; il sequestro conservativo dev'essere eseguito in un termine perentorio che decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto la possibilità di procedervi; tale sequestro dev'essere sottoposto, dopo l'esecuzione, a procedimento di convalida.

SENTENZA › In diritto › Sull'applicabilità ai provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 delle norme nazionali previste per provvedimenti analoghi

punto 11
Riguardo alla questione se, in generale, il giudice adito possa richiamarsi al proprio diritto processuale interno per determinare le norme da applicare ai provvedimenti conservativi di cui all'art. 39, la Commissione rileva che le prescrizioni contenute in tale articolo non presentano un carattere di completezza. Più particolarmente, secondo la Commissione, né l'art. 39, né alcun'altra norma della convenzione precisano l'elenco dei provvedimenti di cui trattasi, il tipo e il valore dei beni che possono essere assoggettati a questi provvedimenti, le condizioni di validità di detti provvedimenti, nonché le modalità per la loro esecuzione e per il controllo della loro legittimità. Per tali questioni e per qualsiasi altra questione non regolata in modo uniforme dalla stessa convenzione, la Commissione ritiene che il giudice nazionale non può che applicare le disposizioni pertinenti del proprio diritto processuale nazionale, alle quali la convenzione implicitamente si richiama.
punto 12
II governo del Regno Unito condivide il parere della Commissione e ritiene che lo stabilire come un giudice nazionale debba esercitare il potere, contemplato dall'art. 39, di concedere provvedimenti conservativi rientra interamente nel campo d'applicazione del diritto processuale nazionale di detto giudice. Il suddetto governo sostiene che tutte le questioni sollevate dal giudice nazionale devono essere risolte applicando il diritto processuale del medesimo, dato che la convenzione non prevede norme specifiche.
punto 13
Prima di risolvere la questione sollevata, in proposito, dal giudice nazionale, va esaminato il contesto nel quale si inserisce l'art. 39, nonché lo scopo ch'esso persegue.
punto 14
L'art. 39 figura nella sezione II del titolo III della convenzione, che ha ad oggetto l'esecuzione in uno stato contraente delle decisioni emesse in un altro stato contraente.
punto 15
Come la Corte ha già ricordato nella sentenza 27 novembre 1984 (Brennero, causa 258/83, Race. 1984, pag. 3971), la convenzione mira a limitare le condizioni alle quali l'esecuzione di una decisione può essere subordinata in un altro stato contraente e prevede, a questo scopo, un procedimento molto sommario per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione, pur concedendo alla pane contro cui è stata chiesta l'esecuzione la possibilità di proporre opposizione contro detta autorizzazione.
punto 16
La convenzione si limita tuttavia a regolare il procedimento per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione, ma non stabilisce norme riguardanti l'esecuzione propriamente detta, che resta soggetta, come è stato precisato nella sentenza 2 luglio 1985 (Deutsche Genossenschaftsbank, causa 148/84, Race. 1985, pag. 1987), al diritto nazionale del giudice adito.
punto 17
In questo contesto, l'art. 39 regola i diritti della parte che ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione, in pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 36 e fino a quando non sia stato statuito su tale opposizione.
punto 18
Come risulta dal 1o comma, la parte di cui trattasi non può, durante tale periodo, procedere a misure esecutive propriamente dette, ma deve limitarsi a far eseguire, qualora lo ritenga necessario, provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. L'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti deriva, come è precisato nel secondo comma, dalla decisione che accorda l'esecuzione.
punto 19
Lo scopo perseguito da tale norma è manifestamente quello di offrire alla parte che ha ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione ma che non può ancora procedere a misure esecutive, uno strumento che le consenta di evitare che la parte nei cui confronti è chiesta l'esecuzione disponga nel frattempo dei suoi beni, in modo da rendere infruttuosa, se non impossibile, la futura esecuzione.
punto 20
Tuttavia, come per l'esecuzione propriamente detta, pure per quanto riguarda i provvedimenti conservativi di cui all'art. 39, la convenzione si limita a porre il principio che la parte che ha chiesto l'esecuzione può procedere, nel periodo di tempo indicato in tale articolo, a siffatti provvedimenti. La convenzione affida invece al diritto processuale del giudice adito il compito di regolare qualsiasi questione che non costituisca oggetto di norme specifiche della convenzione.
punto 21
Va nondimeno precisato che l'applicazione delle prescrizioni del diritto processuale interno del giudice adito non potrebbe in alcun caso portare al risultato di rimettere in discussione i principi posti in materia, in modo espresso o tacito, dalla convenzione e in particolare dall'art. 39. Di conseguenza, lo stabilire se tale o tal'altra norma del diritto processuale nazionale del giudice adito vada applicata a provvedimenti conservativi adottati in forza dell'art. 39, dipende dal contenuto di ciascuna norma nazionale e dalla sua compatibilità coi principi posti dal summenzionato articolo.
punto 22
Ne risulta che non si può rispondere in termini generali al quesito posto dal giudice nazionale, ma occorre accertare, caso per caso, se le norme nazionali che tale giudice menziona nelle altre questioni siano compatibili con la portata dell'art. 39.

SENTENZA › In diritto › Sulla necessità di ottenere una decisione specifica che autorizzi i provvedimenti conservativi

punto 23
II giudice nazionale chiede, con la seconda questione, se si applichi a provvedimenti conservativi adottati in forza dell'art. 39 il principio, vigente nel suo ordinamento nazionale, secondo il quale, per poter procedere a sequestro conservativo, l'interessato deve preliminarmente esservi autorizzato con provvedimento specifico del giudice competente.
punto 24
Come la Commissione ha giustamente fatto rilevare, l'art. 39 esclude che la parte che ha ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione debba, per poter procedere a provvedimenti conservativi nel periodo di tempo indicato in tale articolo, ottenere a tal fine un'autorizzazione giudiziaria specifica e distinta, anche qualora una autorizzazione del genere fosse normalmente richiesta dal diritto processuale nazionale del giudice adito.
punto 25
Questa conclusione risulta dallo stesso testo del 2° comma dell'art. 39, in cui è detto che la decisione che accorda l'esecuzione « implica » l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi. Questa frase evidenzia che il diritto di procedere a provvedimenti del genere trova la sua origine nella decisione che accorda l'esecuzione e che, quindi, una seconda decisione, che in nessun caso potrebbe rimettere in discussione l'esistenza di tale diritto, non sarebbe giustificata.
punto 26
La seconda questione posta dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che, in base all'art. 39 della convenzione, la parte che ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione può, in forza di tale articolo e nel termine ivi indicato, far procedere direttamente a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, senza necessità di ottenere un'autorizzazione specifica.

SENTENZA › In diritto › Sul termine entro il quale gli atti d'esecuzione dei provvedimenti conservativi possono essere compiuti

punto 27
Con la terza questione, il giudice nazionale chiede se vada applicato ai provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 il principio vigente nel proprio diritto nazionale, secondo il quale gli atti di esecuzione di una misura cautelare devono essere compiuti in un termine perentorio che decorre dalla data in cui l'interessato ha la possibilità di procedere a tali atti.
punto 28
In conformità all'opinione sostenuta dalla Commissione, va osservato che la risposta a tale quesito può desumersi dallo stesso testo del 1o comma dell'art. 39. Infatti, dal momento che la convenzione dispone che « in pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi », non potrebbe ammettersi che la possibilità di procedere ai provvedimenti di cui trattasi sia limitata nel tempo in ossequio alle norme nazionali che prevedano un termine più breve.
punto 29
Ne risulta che siffatte norme non si applicano ai casi oggetto dell'art. 39.
punto 30
Occorre, quindi, risolvere la terza questione posta dal giudice nazionale nel senso che la parte che ha ottenuto l'esecuzione può procedere ai provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 sino alla scadenza del termine per proporre l'opposizione contemplato dall'art. 36 e, se una siffatta opposizione viene proposta, fino a quando non sia stato statuito su di essa.

SENTENZA › In diritto › Sulla necessità di un giudizio di convalida dei provvedimenti conservativi

punto 31
Con la seconda parte della prima questione, il giudice nazionale chiede se la parte che ha proceduto a provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 39 debba ottenere, per i suddetti provvedimenti, un giudizio di convalida del tipo di quello previsto dal proprio diritto processuale interno.
punto 32
La Commissione ritiene, in proposito, che né la lettera né lo spirito dell'articolo di cui trattasi escludano che la necessità d'un siffatto giudizio di convalida valga pure per i provvedimenti conservativi adottati in forza dell'art. 39. Secondo la Commissione, se ed in quanto tali provvedimenti sono concessi in modo automatico e senza il previo controllo da parte dell'autorità giudiziaria, un procedimento di controllo a posteriori, come il procedimento di convalida contemplato dal diritto italiano, costituisce il solo mezzo per evitare il rischio di misure cautelari inutili o vessatorie.
punto 33
È opportuno, in proposito, ricordare che i procedimenti di convalida previsti dal diritto di numerosi stati contraenti hanno lo scopo di verificare a posteriori la fondatezza della decisione con cui sono state autorizzate le misure cautelari, tenuto conto del carattere generalmente sommario del procedimento che precede l'adozione di detta decisione.
punto 34
Un controllo di questo tipo sarebbe evidentemente ingiustificato e persino superfluo nel caso di provvedimenti conservativi adottati in forza dell'art. 39. Infatti, tali provvedimenti vengono concessi, non già in base ad un procedimento sommario di autorizzazione, bensì in base all'efficacia giuridica che la convenzione conferisce ad una decisione emessa in un altro stato contraente.
punto 35
Va ricordato, in proposito, che il solo mezzo previsto dalla convenzione per impugnare la decisione che accorda l'esecuzione è l'opposizione di cui all'art. 36. Di conseguenza, qualsiasi altro mezzo contemplato dal diritto nazionale del giudice adito, per quanto limitato alla sola parte della decisione che implicitamente autorizza i provvedimenti conservativi, resta escluso.
punto 36
Quanto all'argomentazione avanzata dalla Commissione, secondo la quale il procedimento di controllo a postenou consentirebbe di eliminare le eventuali irregolarità o abusi commessi all'atto della messa in esecuzione dei provvedimenti conservativi di cui trattasi, va osservato che l'art. 39 non osta a che la parte che ha subito l'esecuzione di detti provvedimenti possa adire gli organi giudiziari competenti per ottenere, attraverso gli opportuni procedimenti predisposti dal diritto nazionale del giudice adito, un'adeguata tutela dei diritti assertivamente lesi dai provvedimenti di cui trattasi.
punto 37
La seconda parte della prima questione posta dal giudice nazionale va, quindi, risolta nel senso che la parte che ha proceduto ai provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 della convenzione non deve ottenere, per i provvedimenti di cui trattasi, un giudizio di convalida del tipo di quello previsto dal diritto nazionale del giudice adito.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 38
Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, i quali hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quarta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla corte suprema di cassazione con ordinanza 9 novembre 1983, dichiara: 1) Ai sensi dell'art. 39 della convenzione, la parte che ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione può, in pendenza del termine indicato in tale articolo, far procedere direttamente a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, senza necessità di ottenere un'autorizzazione specifica. 2) La parte che ha ottenuto l'esecuzione può procedere ai provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 sino alla scadenza del termine per proporre l'opposizione contemplato dall'art. 36 e, se una siffatta opposizione viene proposta, sino a quando non sia stato statuito su di essa. 3) La parte che ha proceduto ai provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 della convenzione non deve ottenere, per i provvedimenti di cui trattasi, un giudizio di convalida del tipo di quello previsto dal diritto nazionale del giudice adito.

Firme

Bosco Pescatore Koopmans Bahlmann O'Higgins Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 ottobre 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quarta sezione G. Bosco

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