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Sez. 6, Sentenza n. 3442 del 09/02/1983 Ud. (dep. 22/04/1983) Rv. 158545 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - "SOTTRAZIONE" - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158545-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - "SOTTRAZIONE" - NOZIONE.*

Ai fini della responsabilità penale del custode delle cose pignorate, il concetto di "sottrazione" non implica esclusivamente quello di appropriazione, bastando ad integrarlo il semplice spostamento della cosa effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione; pertanto il reato punito dall'art. 334 cod. pen. è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi al reperimento del compendio esecutato. (Conf mass n 151111; (Conf mass n 133599).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)