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Sez. 3, Sentenza n. 41723 del 31/05/2018 Cc. (dep. 26/09/2018) Rv. 273942 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - avvisi | Mancato rispetto del termine di 10 giorni – Conseguenze – Nullità relativa.
Stato
decisa il 2018-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273942-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - avvisi

In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di 10 giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la nullità determinatasi, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)