Sez. 3, Sentenza n. 4472 del 28/03/2001 (Rv. 545241 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Rinnovazione tacita del contratto - Compatibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
Il contratto di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo per il soddisfacimento di esigenze transitorie non può ritenersi incompatibile con l'istituto della rinnovazione tacita ex art. 1597 cod. civ., se dalle circostanze di fatto non risulti, tra le parti, una volontà novativa rispetto all'originaria convenzione negoziale, con relativa modificazione della fattispecie legale tipica da locazione transitoria a locazione abitativa primaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)