Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Testo in vigore al
Art. 4
1. Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi.
2. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al rappresentante del Governo.
Art. 5
1. I comuni, le province, le comunita' montane e la regione sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
2. Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali e' delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 6
1. La regione nelle materie di propria competenza svolge le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee nonche' alla attuazione delle loro direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
2. In mancanza della legge regionale sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
3. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento dagli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere.
4. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Art. 7
1. Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si procede di intesa con la regione stessa.
Art. 8
1. Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della regione.
2. La regione determina i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali e degli organismi comprensoriali, secondo le modalita' indicate nella propria legislazione.
3. Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.
4. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
Art. 9
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative ancora esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.
Art. 10
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della regione.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente e' delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.
Art. 11
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 9 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 10.
Titolo II. Servizi sociali
Capo I. Polizia locale urbana e rurale
Art. 12
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, e successive modificazioni, ed al barracellato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche.
2. Ai componenti le compagnie barracellari e' riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica e' autorizzato a portare armi del tipo che verra' stabilito dal prefetto.
4. Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.
Art. 13
1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'articolo 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
2. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
3. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del rappresentante del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
Art. 14
1. Resta ferma la facolta' degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sulla osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della regione e degli enti locali.
Capo II. Assistenza e beneficenza pubblica
Art. 15
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" di cui all'art. 4, lettera h), dello statuto concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
2. Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui al comma precedente le attivita' relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 16
1. Le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi di assistenza e beneficenza di cui al precedente art. 15 sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna.
2. Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonche' i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. La regione, con proprie leggi, determina le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.
3. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attivita' di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.
Art. 17
1. Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Sono escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B.
3. comprese in una delle seguenti categorie:
1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorche' ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;
b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante;
c) che l'attivita' dell'ente si esplichi prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalita' o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;
d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalita' o da apporti dei soci;
2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorche' concorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;
b) che almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;
c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalita' privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque la istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10% delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, ne' abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla meta' delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;
3) che si tratti di istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) che l'attivita' istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalita' religiosi;
b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorita' religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
4. Sono in ogni caso soppresse:
a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorita' religiosa o un suo rappresentante. Sono altresi' esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;
b) le I.P.A.B. gia' concentrate o amministrate dagli E.C.A.;
c) le I.P.A.B. che non esercitano le attivita' previste dallo statuto o altre attivita' assistenziali.
5. Sono altresi' escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attivita' di istruzione, ivi compresa quella prescolare.
6. Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le I.P.A.B. l'attivita' delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attivita' scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attivita' di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.
7. La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprieta' o in uso ai comuni singoli o associati e a comunita' montane dei beni trasferiti alla regione a norma dei successivi articoli 75 e 79, nonche' il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina altresi', l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.
9. Entro i successivi trenta giorni i comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.
10. Entro i successivi sessanta giorni, la regione, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.
11. Entro i successivi trenta giorni una commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte della regione.
12. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformita' del parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.
13. Le I.P.A.B., cosi' escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalita' giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle di cui al comma quarto che conservano la loro natura pubblica.
14. Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente settimo comma, entro il termine ivi prescritto, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.
15. Il trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.
Art. 18
1. La regione, per il proprio territorio, provvede a riordinare, con legge, la materia dell'"assistenza e beneficenza pubblica" nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. In particolare la regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali e, se necessario, promuovendo forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.
3. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.
4. Allorche' gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunita' montane le funzioni di cui al primo comma del precedente art. 16 sono assunte dalle comunita' montane stesse.
Art. 19
1. La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.
Art. 20
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunita' economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attivita' dei C.P.A.B.P. strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
2. I punti 3) e 5) dell'art. 17 e l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono abrogati.
Capo III. Igiene e sanita' pubblica
Art. 21
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.
2. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:
a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;
d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonche' quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attivita' trasferite alla regione;
e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.
3. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni statali relative al comitato regionale per l'inquinamento atmosferico che potra' essere integrato nella sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo, nonche' alla commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.
Art. 22
1. Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilita' delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attivita' delle regioni;
5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumita' pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 23, primo comma;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attivita', opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonche' dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Art. 23
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.
2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti;
3. la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.
4. Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1 gennaio 1980.
5. Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.
Art. 24
1. Sono trasferiti, delegati o attribuiti alla regione, alle province ed ai comuni le funzioni, gli uffici, il personale ed i beni che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, rispettivamente trasferisce, delega o attribuisce agli enti predetti in materia di sanita' pubblica.
2. I termini assegnati alle regioni dalla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di provvedimenti regionali sono prorogati per la regione Sardegna di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.