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Sez. 1, Sentenza n. 4105 del 21/01/2020 Cc. (dep. 30/01/2020) Rv. 278188 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO | Istruttoria in corso - Richieste di prova ai sensi dell’art. 430 cod. proc. pen. - Ordinanza ammissiva – Abnormità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso immediato per cassazione - Inammissibilità - Impugnazione differita con la sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2020-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278188-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in corso di istruttoria, accolga richieste di prova formulate dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen., in quanto non emessa in difetto di potere né comportante una stasi del procedimento; conseguentemente è inammissibile l'immediato ricorso per cassazione proposto avverso la stessa, eventualmente impugnabile in via differita insieme alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto comunque erronea detta ordinanza, giacché il potere del pubblico ministero e del difensore di svolgere investigazioni anche dopo il rinvio a giudizio, in ogni stato e grado del procedimento, non comporta deroga alle ordinarie scansioni istruttorie, di guisa che i risultati di dette investigazioni devono incanalarsi in richieste di prova rispettose delle progressioni processuali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)