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Sez. 1, Sentenza n. 1265 del 14/03/1978 (Rv. 390622 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (ESPROPRIAZIONE - INDENNITA - DETERMINAZIONE - NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DEL FONDO - CONTESTAZIONE IN SEDE DI MEMORIA - ESCLUSIONE).*
Stato
decisa il 1978-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390622-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (ESPROPRIAZIONE - INDENNITA - DETERMINAZIONE - NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DEL FONDO - CONTESTAZIONE IN SEDE DI MEMORIA - ESCLUSIONE).*

Le memorie difensive, previste dall'art 378 cod proc civ, possono illustrare e chiarire il ricorso per Cassazione, ma non anche integrarne od ampliarne il contenuto, con l'enunciazione di nuovi motivi o censure, ovvero con la prospettazione di nuove questioni. Pertanto, nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennita espropriativa, le statuizioni della sentenza impugnata sulla natura agricola od edificatoria del fondo espropriato, ove non investite dai motivi del ricorso, non possono essere oggetto di utile doglianza con le indicate memorie. (V 1320/75, mass n 374839).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)