Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 164 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14860
- Reato in genere
- Peculato
- Ordinanza del giudice a quo
- Rilevanza
- Omessa motivazione e mancata indicazione della fattispecie concreta
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dell'art. 314 c.p. (Peculato) in quanto il giudice a quo - in contrasto con l'art. 23 legge n. 87/1953 - ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza e non ha fatto alcun cenno alla fattispecie concreta. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.
Norme impugnate
- art. 314 c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1983 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Rossi Alessandro ed altri iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
punto 1
punto 2
considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
punto 3
ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio termini e motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 6 e 7 del 1984 e n. 299 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. pen., sollevata con ordinanza 3 maggio 1983 del Tribunale di Udine, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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