Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 185 Nullita' d'ordine generale
1. Si intende sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:
1) la nomina e le altre condizioni di capacita' del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;
2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;
3) l'intervento, l'assistenza, e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.
2. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' prevedute da questo articolo che riguardano la capacita' e la costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento.
3. Tutte le altre nullita' prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere piu' rilevate, ne' dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo che siano state compiute le formalita' d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio.
Art. 186 Inosservanza delle norme sulla tassa di bollo
1. Quando la legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la mancanza o l'insufficienza del bollo non rende inammissibile ne' impedisce il compimento dell'atto medesimo, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.
Art. 187 Sanatorie generali
1. Il giudice che rileva una causa di nullita' provvede Immediatamente ad eliminarla, se e' possibile. Se non e' possibile, pronuncia ordinanza con la quale, dichiarata la nullita', da' i provvedimenti indicati nell'articolo 189, salvo quanto e' disposto nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 522.
2. Il pubblico ministero e le altre parti non possono opporre le nullita' alle quali hanno dato o sono concorsi a dar causa o relative a disposizioni alla cui osservanza non hanno interesse.
3. La nullita' di un atto e' sanata se nonostante l'irregolarita' l'atto ha egualmente conseguito il suo scopo rispetto a tutti gli interessati. La nullita' e' pure sanata se l'interessato ha anche tacitamente accettato gli effetti dell'atto.
Art. 188 Sanatoria delle nullita' delle citazioni
1. La nullita' d'una richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, e' sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento a termini dell'articolo 432.
Art. 189 Effetti della dichiarazione di nullita'
1. La nullita' di un atto, quando e' dichiarata, rende nulli quelli consecutivi che da esso dipendono. La nullita' della notificazione rende nullo il decreto di citazione.
2. Il giudice, nel dichiarare la nullita' di un atto, stabilisce anche d'ufficio se la nullita' si comunica a determinati atti anteriori o contemporanei connessi con quello annullato.
3. Il giudice che dichiara la nullita' ordina la rinnovazione o la rettificazione degli atti, qualora sia necessaria e possibile, disponendo altresi' che venga eseguita a spese del cancelliere, del segretario o dell'ufficiale giudiziario, se la causa della nullita' e' imputabile ad una di tali persone per dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni.
Capo VIII. Delle impugnazioni
Art. 190 Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione sono inoppugnabili anche se sono connessi con provvedimenti impugnabili. Sono tuttavia sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi dell'art. 51.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui ai quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre un mezzo d'impugnazione e' in ogni caso necessario avervi interesse.
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.
Art. 191 Impugnazioni del pubblico ministero
1. Il procuratore del Re e il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state nel procedimento le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Possono altresi' proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero di grado inferiore, ovvero l'acquiescenza di questo.
Art. 192 Impugnazione dell'imputato, dei genitori del tutore e del difensore
1. L'imputato puo' proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
2. I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potesta' o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3. L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.
Art. 193 Dichiarazione dell'imputato contraria alla impugnazione proposta dal difensore; concorso della dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato con quelle proposte dal difensore, dai genitori o dal tutore
1. Nel caso indicato dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'imputato puo' togliere effetto con la propria dichiarazione contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore. La dichiarazione e' fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dello art. 206. Per la validita' di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni o di altri incapaci, e' necessario il concorso della volonta' di chi esercita su essi la patria, potesta' o l'autorita' tutoria.
2. Se tanto l'imputato quanto le altre persone indicate nell'articolo precedente hanno proposto impugnazione si tiene conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i vari atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarita' di un'impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra, anche in relazione ai motivi.
Art. 194 Impugnazioni del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda
1. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda possono proporre l'impugnazione nei casi in cui questa e' consentita all'imputato, oltre che contro i capi della sentenza che pronunciano la loro condanna, anche contro quelli che dichiarano la colpevolezza dell'imputato, sempre che la loro responsabilita' sia stata ritenuta nella sentenza.
2. Le dette persone possono proporre le impugnazioni ad esse spettanti nonostante l'inazione dell'imputato, la sua dichiarazione di non volere impugnare o la rinuncia all'impugnazione ovvero l'inammissibilita' di questa per causa diversa dalla inoppugnabilita' del provvedimento.
Art. 195 Impugnazioni della parte civile
1. La parte civile, se trattasi di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, puo' proporre l'impugnazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili, quando vi e' stata condanna dell'imputato, e contro la condanna alle spese e al risarcimento del danno pronunciata a carico di essa, quando l'imputato e' stato prosciolto.46
Art. 196 Impugnazioni del pubblico ministero per interessi civili
1. Il pubblico ministero puo' proporre impugnazione, nel caso di condanna dell'imputato, contro i capi della sentenza riguardanti le istanze proposte a norma dell'articolo 105.
Art. 197 Forma della dichiarazione d'impugnazione
1. L'impugnazione si propone a pena d'inammissibilita' con dichiarazione, nella quale debbono essere indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso e il procedimento al quale si riferisce.
Art. 198 Ricezione della dichiarazione
1. Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.
3. Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.
4. L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice puo' proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame.
Art. 199 Termini per l'impugnazione
1. Il termine per la dichiarazione d'impugnazione e' di tre giorni a decorrere da quello in cui e' emesso il provvedimento da impugnarsi, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine predetto decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione prescritta nel secondo capoverso dell'art. 151.
3. Per le sentenze indicate nell'art. 500 il termine per l'imputato decorre dal giorno della notificazione.
4. Il termine e' di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento.
5. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 198, e' sufficiente che la spedizione del telegramma o della raccomandata avvenga nei termini indicati nei commi precedenti.
6. I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.
Art. 199-bis Notificazione della impugnazione del pubblico ministero
1. La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilita' entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del cancelliere che l'ha ricevuta.
Art. 200 Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio
1. Quando non e' diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.
2. L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.
3. Con la dichiarazione di impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena di inammissibilita'; ma l'impugnazione e' ammessa anche se la sentenza e' impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza.
4. L'inoppugnabilita' della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza.
5. L'impugnazione dell'ordinanza e' giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.
Art. 201 Motivi d'impugnazione
1. I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'art. 151.
2. Quando ai sensi del secondo capoverso dell'art. 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.
3. Nello stesso termine il difensore puo' esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.
4. Le parti private ed i difensori possono presentare i motivi anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto li trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.
5. I motivi possono altresi' essere trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento.
6. Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata o dal notaio o da persona autorizzata.
7. In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilita' e possono essere presentati o trasmessi entro il termine suindicato anche con piu' atti successivi.
8. I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.3142
Art. 202 Impugnazione per i soli interessi civili
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, un provvedimento del giudice puo' essere impugnato per i soli interessi civili soltanto con quel mezzo d'impugnazione che e' consentito per le disposizioni penali del provvedimento medesimo.
2. La parte che impugna una sentenza o un altro provvedimento per i soli interessi civili deve far notificare la dichiarazione entro tre giorni alle altre parti a pena di decadenza.
3. Il giudizio sull'impugnazione e' proposto, trattato e deciso con le forme ordinarie del giudizio penale, ma tutti gli atti della parte privata che ha proposto la impugnazione si considerano agli effetti fiscali come atti giudiziari civili.
4. L'impugnazione per i soli interessi civili limita la cognizione del giudice esclusivamente alla responsabilita' civile e alle spese e non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato, delle pene accessorie da questo derivanti e delle misure di sicurezza.
Art. 203 Effetto estensivo dell'impugnazione
1. Nel caso di concorso di piu' persone in uno stesso reato la dichiarazione d'impugnazione proposta da una di esse e i motivi da questa addotti, purche' non siano esclusivamente personali, giovano anche alle altre.
2. Nel caso di unione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.
3. La dichiarazione fatta e i motivi addotti dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda giovano anche all'imputato, quando con tale dichiarazione e con tali motivi s'impugna che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o che il fatto costituisca reato, o si sostiene che il reato e' estinto o che l'azione non poteva essere iniziata o proseguita.93
Art. 204 Cessazione dell'effetto estensivo
1. Se l'impugnazione e' inammissibile o se ne e' fatta rinuncia a norma dell'articolo 206, ne cessano gli effetti in relazione a tutte le persone indicate nell'articolo precedente.