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Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere ad un ordinamento di pubblica garanzia per la vendita a rate o, comunque, a credito delle automobili, degli autocarri e dei motocicli, per favorirne la diffusione nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia degli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Agli effetti del presente decreto, nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonche' i motocicli, con esclusione, nei riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o moto-leggere.

2. Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con essa intendere l' «Automobile Club d'Italia» costituito in ente morale.

Art. 2

1. A favore del venditore di autoveicoli, quando vengano adempiute le formalita' di cui alle disposizioni che seguono, spetta un privilegio legale per il prezzo o per quella parte di prezzo che sia stato pattuito e che non sia stato corrisposto all'atto della vendita e per i relativi accessori, specificati nel contratto.

2. Lo stesso privilegio spetta, osservate le medesime formalita', a chi abbia, nell'interesse del compratore, corrisposto la totalita' o parte del prezzo dell'autoveicolo.

3. All'infuori dei casi di privilegio legale sull'autoveicolo ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, l'autoveicolo puo' formare oggetto di privilegio convenzionale, concesso dal debitore a garanzia di qualsiasi altro creditore.

4. Il titolo che da' luogo al privilegio di cui ai commi precedenti deve risultare da atto scritto, debitamente registrato a tenore della legge di registro.

5. Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni e puo', col consenso delle parti, essere rinnovato prima della scadenza, per un ulteriore periodo non superiore ad un quinquennio, con effetto dall'originaria data di iscrizione.

6. Il privilegio, debitamente iscritto secondo le norme del presente decreto, segue l'autoveicolo presso ciascun proprietario e possessore successivo, fino alla estinzione del credito che garantisce.

7. L'iscrizione del privilegio non puo' essere chiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi da' luogo.

Art. 3

1. Se l'autoveicolo soggetto a privilegio legale o convenzionale, regolarmente risultante dal pubblico registro di cui all'art. 11 del presente decreto, sia stato distrutto o deteriorato per un evento che dia luogo a pagamento di indennita' di assicurazione, ovvero sia stato requisito dalle pubbliche autorita', le somme dovute dall'assicuratore o quelle costituenti l'indennita' di requisizione sono vincolate al pagamento dei crediti garantiti dai privilegi iscritti nel pubblico registro.

Art. 4

1. Colui, a cui favore sia costituito privilegio legale o convenzionale, ha l'obbligo di assicurare il debitore, per i casi di responsabilita' civile verso i terzi derivante da danni prodotti dall'autoveicolo, per una somma non inferiore a quella del credito vincolato a privilegio e per un tempo uguale alla durata del vincolo medesimo.

2. Il creditore privilegiato ha diritto di rivalersi sul debitore delle spese dell'assicurazione di cui al presente articolo.

3. In mancanza di assicurazione, ai creditori di somme eventualmente dovute per danni causati dall'autoveicolo, non sono opponibili i privilegi di cui al presente articolo.

Art. 5

1. I privilegi stabiliti nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 2, debitamente iscritti, sono preferiti ad ogni altro privilegio generale e speciale, fatta eccezione di quelli previsti nell'art. 1956, nn. 1, 2, 3 e 4 del Codice civile, riguardanti rispettivamente:

  1. 1° le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori;

  2. 2° le spese funebri necessarie secondo gli usi;

  3. 3° le spese di infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

  4. 4° le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi ed i salari delle persone di servizio per ugual tempo.

2. E' fatta eccezione altresi' per il privilegio riguardante i crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra gli autoveicoli che ne furono l'oggetto, ai sensi dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

3. Nel concorso fra i privilegi di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'articolo 2 il grado e' determinato dalla data di iscrizione sul pubblico registro automobilistico di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 6

1. I trasferimenti di proprieta' e i vincoli di privilegio costituiti sull'autoveicolo, se non siano stati registrati nel pubblico registro automobilistico a tenore del presente decreto, non hanno efficacia di fronte ai terzi, i quali abbiano acquistato la proprieta' o altri diritti sull'autoveicolo e li abbiano fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro medesimo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge.

2. Se il titolo del credito privilegiato e' all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

3. L'iscrizione del titolo o l'annotazione della girata sul pubblico registro automobilistico fanno piena fede di fronte ai terzi per stabilire la data della costituzione o del trasferimento del privilegio.

Art. 7

1. Il compratore decade dal beneficio del termine se, senza il consenso del venditore o di chi, nel di lui interesse, abbia corrisposto al venditore la totalita' o parte del prezzo dell'autoveicolo su cui esiste privilegio, debitamente iscritto a loro favore, alieni l'intero autoveicolo o parti di esso, ovvero, in qualunque modo, diminuisca le garanzie a favore del venditore o del sovventore del prezzo.

2. Se il compratore non soddisfaccia le sue obbligazioni, il pretore competente per territorio, su ricorso di colui che sia garantito da privilegio, assunte, se del caso, sommarie informazioni, ordina, con decreto esteso in calce al ricorso, il sequestro dell'autoveicolo presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore, provvede alla nomina del custode, che puo' essere la stessa parte istante, se lo domandi, e stabilisce le modalita' e il giorno della vendita, eventualmente anche a trattative private.

3. Copia del ricorso e del decreto e', a cura della parte istante, notificata al debitore, il quale, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, puo' proporre opposizione dinanzi al pretore medesimo.

4. Se il debitore opponente, nella prima udienza, non produca documenti da cui risulti il pagamento delle somme dovute, il pretore ordina l'esecuzione del decreto di vendita, fatti salvi i diritti del debitore in prosieguo di giudizio.

5. Se dal certificato relativo allo stato delle iscrizioni sul pubblico registro automobilistico, che dovra' essere allegato al ricorso risulti la esistenza di altri creditori aventi privilegio anteriore sull'autoveicolo, copia del ricorso e del decreto di vendita dovra' loro essere notificata a cura del creditore istante.

6. Sulle eventuali opposizioni di tali creditori, proposte nel termine sopra indicato, il pretore delibera se l'esecuzione del decreto debba aver luogo, fatti salvi i diritti delle parti in prosieguo di giudizio, ovvero se l'esecuzione debba rimanere sospesa sino all'esito della lite.

7. Nel caso di vendita di un autoveicolo gravato da privilegi a favore di piu' creditori, il prezzo viene ripartito fra di essi, dedotte le spese, osservato il grado del rispettivo privilegio, secondo uno stato di ripartizione che, in mancanza d'accordo fra le parti, viene fatto dal pretore.

Art. 8

1. Se il venditore non intenda di chiedere la vendita coattiva a tenore dell'articolo precedente, puo' domandare il sequestro dell'autoveicolo gravato da privilegio, secondo le modalita' indicate nel precedente articolo, notificando, nel termine di giorni 10 dall'avvenuto sequestro, al debitore citazione per comparire dinanzi all'autorita' competente, per la risoluzione del contratto.

2. Sia nel caso della vendita coattiva dell'autoveicolo, sia in quello di risoluzione del contratto, il creditore puo' inoltre domandare il risarcimento dei danni.

3. Egli puo' essere autorizzato a ritenere le somme gia' riscosse, a titolo di cauzione per il deprezzamento dell'autoveicolo e per il risarcimento dei danni, fino a che questi non siano liquidati, salvo conguaglio a liquidazione avvenuta.

Art. 9

1. Qualora l'istanza per la vendita dell'autoveicolo sia fatta da un creditore privilegiato diverso da quelli indicati nel 1° e 2° comma dell'art. 2, il pretore, in caso di opposizione nei termini indicati nell'art. 7, puo' sospendere l'esecuzione del decreto o disporre che essa abbia luogo, salvi i diritti delle parti in prosieguo di giudizio.

Art. 10

1. Il possessore o il detentore che distrugga, guasti, deteriori l'autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionale debitamente iscritto, ovvero lo occulti, o, comunque, lo sottragga alla garanzia del creditore e' punito, anche se sia proprietario dell'autoveicolo stesso, con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a L. 500.

2. Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore o il detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto, l'occultamento o la sottrazione.

3. Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicano le pene suindicate, secondo le norme stabilite dal Codice penale per il caso di concorso di piu' persone in uno stesso reato.

4. Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltanto a querela di parte.

Art. 11

1. Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. e' istituito un pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuta nella provincia la licenza di circolazione.

2. In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole.

3. Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalita' da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne e' alcuna.

Art. 12

1. Nei pubblici registri di cui all'articolo precedente devono essere iscritte, in interi fogli distinti rispettivamente per ciascun autoveicolo o motociclo, le seguenti indicazioni:

  1. a) il numero della licenza di circolazione;

  2. b) la data d'iscrizione nel pubblico registro;

  3. c) le caratteristiche di fabbricazione dell'autoveicolo, quali risultano dalla licenza di circolazione, e, inoltre, per gli autoveicoli di fabbricazione posteriore alla entrata in vigore del presente decreto, la data del certificato di origine, da rilasciarsi dalla fabbrica produttrice;

  4. d) il nome del proprietario o dei proprietari e la loro residenza;

  5. e) la data del rilascio della licenza di circolazione da parte del competente ufficio di prefettura;

  6. f) la data e le indicazioni relative ad ogni atto di successivo trasferimento della proprieta' dell'autoveicolo;

  7. g) la data dell'atto da cui sorgono gli eventuali privilegi sull'autoveicolo, ai sensi dei commi 1°, 2° e 3° dell'articolo 2, l'ammontare del credito privilegiato, la sua scadenza, gli interessi che produce, la persona o l'ente a cui favore i privilegi sono costituiti, la residenza della persona stessa o la sede dell'ente.