Sez. T, Ordinanza n. 34863 del 30/12/2025 (Rv. 677415-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta provinciale sulle trascrizioni autoveicoli - Termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento - Individuazione - Imposta "suppletiva" - Termine triennale ex art. 12 del Regolamento in materia di IPT della Provincia di Roma - Imposta principale - Termine quinquennale ex art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta provinciale sulle trascrizioni degli autoveicoli, la Provincia di Roma, avvalendosi del potere attribuitole dall'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 446 del 1997 di disciplinare autonomamente la complessiva fase di accertamento di tale imposta, ha specificamente previsto (art. 12 del Regolamento in materia di IPT della Provincia di Roma, ratione temporis vigente) un termine di decadenza triennale solo in relazione agli avvisi relativi al recupero dell'imposta "suppletiva", dovuta in conseguenza di variazioni della tariffa disposte dal regolamento, ai sensi del medesimo art. 56, mentre il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'imposta principale รจ quello quinquennale stabilito dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.
Legge 27/12/1986 num. 296 art. 1 com. 161, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 56 com. 4, Regolamento Provinciale Lazio 15/06/2016 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)