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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 144 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-27, depositata il 1988-02-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:144
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10343

  • Pena
  • Sanzioni sostitutive
  • Applicabilità
  • Esclusione nei confronti di militari maggiorenni colpevoli di reati compresi nella competenza del pretore
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54, 77.
  • Cost., artt. 3, 27.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili, oltre che agli estranei alle Forze armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi nella competenza del pretore, anche nei confronti di militari maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati). - cfr. S. n. 279/1987.

Norme impugnate

  • art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili, oltre che agli estranei alle Forze armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi nella competenza del pretore, anche nei confronti di militari maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto già decisa, nel senso dell'inammissibilità, con sentenza n. 279 del 1987;
punto 2
Considerato che effettivamente la questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 (v. anche ordinanza n. 509 del 1987) e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze