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Sez. 2, Sentenza n. 2124 del 24/02/1995 (Rv. 490692 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO | Esistenza di più fondi rispetto all'accesso alla pubblica via - Proprietari di detti fondi - Qualità di litisconsorti necessari.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490692-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO

L'azione per la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo intercluso (art. 1051 cod. civ.) deve essere promossa, nel caso in cui si frappongano più fondi rispetto all'accesso alla via pubblica, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, in qualità di litisconsorti necessari, perché attiene ad un rapporto unico e inscindibile, alla stregua dell'inidoneità di una pronuncia, che accolga la domanda proposta contro uno od alcuno soltanto di detti proprietari, al soddisfacimento dell'utilità per cui l'azione medesima è contemplata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)