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Sez. 2, Sentenza n. 20137 del 24/09/2014 (Rv. 632715 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Elezioni dei consigli dell'ordine locali - Reclamo al Consiglio nazionale - Mancata notifica anche ad uno solo degli eletti - Inammissibilità - Esclusione - Obbligo del Consiglio nazionale di disporre l'integrazione del contraddittorio - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632715-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

E ammissibile il reclamo avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali, ex art. 6 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, poiché spetta all'organo di giurisdizione domestica, destinato a conoscere il reclamo, disporre la costituzione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri risultati eletti, i quali, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale, devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 1, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)