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Sez. L - , Ordinanza n. 3615 del 14/02/2018 (Rv. 647440 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Personale ex VIII qualifica funzionale comparto Ministeri - Art. 1 del d.l. n. 356 del 2003 - Diritto all'inquadramento nella categoria C3 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647440-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

In materia di pubblico impiego privatizzato, al personale della ex VIII qualifica funzionale, comparto Ministeri, non può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento nella categoria superiore C3 per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 356 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 48 del 2004, poichè il predetto articolo, avuto riguardo al suo inequivoco dato letterale, non stabilisce che, nella presenza di determinati requisiti, debba senz'altro essere riconosciuto il diritto in questione, ma rimanda la definizione della posizione del personale interessato a successivi accordi, da definirsi tra l'ARAN e le 00.SS. maggiormente rappresentative, senza prevedere precise cadenze temporali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/2003 num. 356 art. 1 com. 1, Legge 27/02/2004 num. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)