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Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia

Testo in vigore al

Titolo IV. Dei titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Capo I. Del vaglia cambiario.

Art. 106

1. Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'analogo titolo dell'Istituto di emissione, ad eccezione di quelle degli articoli 89 e 91.

2. Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

Capo II. Dell'assegno di corrispondenti.

Art. 107

1. All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di emissione, eccetto quella dell'art. 91.

2. Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

Capo III. Della fede di credito.

Art. 108

1. La fede di credito o polizzino del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e' un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualunque filiale del Banco, emesso a madre e figlia.

Art. 109

1. La fede di credito contiene:

  1. 1° la denominazione di «fede di credito» inserita nel contesto del titolo;

  2. 2° la promessa di pagare una somma determinata;

  3. 3° l'indicazione del prenditore;

  4. 4° l'indicazione della data e del luogo di emissione;

  5. 5° la sottoscrizione del Banco come emittente.

2. Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati dal regolamento del Banco da approvarsi con Regio decreto.

Art. 110

1. La girata puo' contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le dizioni alle quali il pagamento e' subordinato. In tal caso l'intera girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante.

2. La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finche' non sia dimostrato il suo adempimento.

Art. 111

1. La firma del girante, quando sia stata apposta una condizione nella girata, deve essere autenticata da notaro.

2. Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per pagamenti accettati a saldo finale.

Art. 112

1. Il girante puo' annullare la girata con una formula di annullamento «cassa per me», «annullo la girata», o altra equivalente, da lui scritta e firmata; ma non puo' apportare sulla girata cancellazioni o abrasioni.

Art. 113

1. Nel caso di smarrimento o di distrazione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda, puo' rimborsane la somma al denunciate previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di gradimento del Banco e solidalmente responsabile col denunciate, o con la costituzione di una garanzia reale a scelta del Banco stesso.

2. Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il Banco puo' esigere il consenso dell'intestatario, con firma autenticata.

3. La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate.

Art. 114

1. Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.

Capo IV. Della polizza notata del Banco di Napoli.

Art. 115

1. Resta salva la facolta' per il Banco di Napoli di emettere, in conformita' del proprio statuto, polizze notate.

Titolo V. Disposizioni penali.

Art. 117

1. L'Istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, e' colpito da una pena pecuniaria da 10.000 a 100.000 lire, salvo le altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge.

2. La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.

Titolo VI. Disposizioni tributarie.

Art. 118

1. La validita' dell'assegno bancario non e' subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non e' stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualita' di titolo esecutivo.

2. Il possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalita'.

3. La inefficacia, come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 120

1. Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell'art. 4, efficace unicamente ad accertare l'esistenza dei fondi, e' dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di L. 1 per ogni 20.000 lire o frazione di 20.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 20 di tassa. Questa ultima tassa sara' riscossa o mediante applicazione di marche a tassa fissa, da annullarsi con la firma e la data del trattario.

Art. 121

1. Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilita' di presentazione e sempreche' la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 122

1. Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari) dei Banchi di Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giuridico che contengono.

Titolo VII. Disposizioni finali e transitorie.

Art. 123

1. Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorche' alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.

2. Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 53.

3. Gli effetti degli atti, che valgano ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 75 per cio' che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.

4. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

5. Il Ministro per la grazia e giustizia:

6. DE FRANCISCI.

Art. 124

1. All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.

2. Il richiedente che dichiari il falso e' punito, qualora vengano rilasciati uno o piu' moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 125

1. Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.

2. Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione fino ad un anno.6