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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 257 del 1987

Decisione
decisa il 1987-07-02, depositata il 1987-07-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:257
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4410

  • Regione marche
  • Assistenza scolastica
  • Opere universitarie
  • Delle università libere
  • Scioglimento e successione degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.N.) nella titolarità di beni e rapporti
  • Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento e la richiesta di condanna del convenuto E.r.s.n. al pagamento di un credito per retribuzioni, è lo stesso 'petitum' ad escludere la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, motivata in base all'assunto che dall'esito di essa dipenderebbe la legittimazione a contraddire. (Inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. e relativa agli artt. 16, commi secondo e quarto, e 17, comma primo, L. reg. Marche 19 ottobre 1981 n. 30, nella parte in cui, disponendo lo scioglimento delle Opere universitarie marchigiane e il subentrare degli E.r.s.n. nella titolarità di beni e rapporti, includono fra dette Opere anche quelle delle Università libere).

Norme impugnate

  • art. 16, comma 4, legge regionale Marche 19 ottobre 1981, n. 30
  • art. 17, comma 1, legge regionale Marche 19 ottobre 1981, n. 30
  • art. 16, comma 2, legge regionale Marche 19 ottobre 1981, n. 30

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo e quarto comma, e 17, primo comma, della legge della Regione Marche 19 ottobre 1981, n. 30 ("Attuazione del diritto allo studio nelle università aventi sede nella regione Marche"), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1982 dal Pretore di Urbino nel procedimento civile vertente tra Mosconi Vincenzo e Ente regionale per il diritto allo studio universitario, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'anno 1983. Visti gli atti di costituzione della Regione Marche e di Mosconi Vincenzo; Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Marche.
punto 1
Il 23 agosto 1982, Mosconi Vincenzo, direttore amministrativo dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario E.R.S.U. - (già Opera universitaria della Libera Università di Urbino), deposita presso il Pretore di Urbino, in funzione di Giudice del lavoro, ricorso contro l'E.R.S.U. per ottenerne il trattamento economico previsto dall'art. 11 della legge 19 ottobre 1981, n. 30, della Regione Marche, riconosciutogli con delibere 27 aprile 1982, n. 6 (ma, rectius, 7 aprile), e 4 giugno 1982, n. 53, del Consiglio di amministrazione dell'Ente, entrambe peraltro annullate dalla Giunta regionale in sede di controllo. Il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, quarto comma, della legge 19 ottobre 1981, n. 30, della Regione Marche, che dispone il subentro degli E.R.S.U. nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere delle Università delle Marche, inclusa fra queste la Libera Università di Urbino, mentre il Ministero della pubblica istruzione, con D.M. 31 ottobre 1979, in attuazione della normativa di cui all'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferisce alla Regione Marche i beni e il personale delle sole Università statali di Ancona, Camerino e Macerata. Il Pretore di Urbino, con ordinanza del 14 ottobre 1982, riconosciuta la non manifesta infondatezza dell'eccezione, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo e quarto comma, e 17, primo comma, della citata legge della Regione Marche del 19 ottobre 1981, n. 30.
punto 2
La Regione Marche, intervenuta in giudizio, confuta l'assunto del giudice remittente, in particolare per quanto riguarda l'art. 44, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle Regioni le funzioni dello Stato, mentre con il secondo comma trasferisce gli enti pubblici (nella specie le Opere universitarie) diversi dallo Stato. Quanto al D.M. 31 ottobre 1979, esso è sostanzialmente integrato e modificato dal d.l. 31 ottobre 1979, n. 536, che prevede ai fini del trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici accertamento ad opera di apposita commissione.
punto 3
La parte ricorrente sostiene, invece, che il pluralismo culturale, garantito come valore costituzionale nel nostro ordinamento, fonda una lettura delle norme richiamate nel senso che esse conservino articolazione e differenziazione alle istituzioni universitarie e al loro supporto assistenziale, riconoscendo duplicità di regime per quelle statali trasferite alle regioni e per quelle libere. Con ordinanza del 14 ottobre 1982, il Pretore di Urbino, adito in funzione di Giudice del lavoro, per conoscere del ricorso di Mosconi Vincenzo contro l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), per ottenerne il competente trattamento economico, su eccezione del ricorrente, solleva in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge regionale 19 ottobre 1981, n. 30, nella parte (art. 16, quarto comma) in cui dispone che "gli ERSU subentrano nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle opere" delle Università delle Marche, includendovi la Libera Università di Urbino. La questione di legittimità costituzionale è estesa dal giudice remittente anche al secondo comma dello stesso art. 16 e al primo comma del successivo art. 17, che rispettivamente dispongono lo scioglimento delle Opere universitarie e il trasferimento del loro personale alla Regione. Ritiene il giudice remittente che "le questioni sollevate hanno nella causa una rilevanza assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra, investendo la legittimazione a contraddire la domanda. Infatti, se venissero accolte, il rapporto controverso non farebbe più capo all'E.R.S.U., ma all'Opera dell'Università libera, (che tornerebbe così a funzionare, analogamente a quanto avvenuto per le istituzioni pubbliche di assitenza e beneficenza a seguito della sentenza 30 luglio 1981 n. 173 della Corte Costituzionale)". Giudica questa Corte che l'asserita rilevanza è smentita dalla formulazione del petitum. Nei confronti dell'Ente regionale, la parte attrice tende infatti a far valere, in linea oggettivamente principale, una pretesa di contenuto patrimoniale, qualificata proprio dal ricorso al Pretore in funzione di Giudice del lavoro, e derivante da un rapporto d'impiego. Il difetto di rilevanza della questione consegue perciò all'oggetto della domanda, volto all'accertamento di un credito per retribuzioni con richiesta di condanna al pagamento delle stesse a carico del convenuto Ente, preventivamente individuato come legittimato passivo attraverso la scelta del Giudice e del rito. La questione, così come è proposta nella specie, è inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo e quarto comma, e dell'art. 17, primo comma, della legge della Regione Marche 19 ottobre 1981, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Urbino con ordinanza del 14 ottobre 1982. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987. Il Presidente: ANDRIOLI Il Redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987. Il cancelliere: MINELLI

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