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Sez. L, Sentenza n. 16214 del 03/08/2016 (Rv. 640860 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Mancata proroga - Dolo del lavoratore - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640860-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA

Il datore di lavoro che si ritenga leso dalla mancata proroga del patto di prova determinata da dolo del lavoratore deve provare gli artifizi e i raggiri che abbiano avuto efficienza causale sul suo consenso, restando il dedotto dolo comunque irrilevante ove cada non sulla stipulazione del contratto di lavoro o sull'individuazione dei suoi elementi essenziali ma solo sul patto di prova, che costituisce elemento accidentale del contratto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro che deduceva la natura dolosa del comportamento di una lavoratrice, assunta in prova, che non aveva sottoscritto la mail aziendale contenente la proroga del patto di prova, al solo fine di avvalersi della conversione del contratto per scadenza del periodo di esperimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)