diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 901 del 06/04/1966 (Rv. 321794 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - OBBLIGO DELLA PARTE DI SOLLEVARE LA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI MERITO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321794-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - OBBLIGO DELLA PARTE DI SOLLEVARE LA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI MERITO - INSUSSISTENZA.*

Ai fini della proponibilita del ricorso per regolamento di giurisdizione, la parte non ha l'Obbligo di sollevare la questione di giurisdizione dinanzi al giudice di merito, prima di proporre il ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)