Sez. 6, Sentenza n. 9081 del 11/11/2009 Cc. (dep. 06/03/2010) Rv. 246274 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Diniego dello stato di rifugiato - Sospensione del provvedimento a seguito di impugnazione in sede giurisdizionale - Effetti sulla procedura di estradizione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
La sospensione del provvedimento di diniego dello stato di rifugiato, conseguente alla sua impugnazione in sede giudiziaria, non incide sulla procedura giurisdizionale di estradizione, determinandone l'interruzione o la sospensione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)