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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10934 del 05/05/2017 (Rv. 644188 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinunzia condizionata al ricorso - Inefficacia - Accettazione della controparte – Irrilevanza - Fondamento
Stato
decisa il 2017-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644188-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La rinuncia condizionata al ricorso per cassazione (nella specie, formulata subordinandone l’efficacia all’eventuale riscontro di un motivo di inammissibilità), anche se accettata dalla controparte, non può avere alcun effetto estintivo del procedimento, attesa l'impossibilita di constatare il verificarsi della condizione apposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)