Sez. 1, Sentenza n. 17027 del 25/03/2003 Cc. (dep. 10/04/2003) Rv. 224808 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Vincolo gerarchico - Irrilevanza ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione - Ruolo di promotore od organizzatore per tutti i compartecipi in mancanza di una struttura gerarchica - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente che alcuni soggetti, in numero superiore a tre, si accordino tra loro allo scopo di commettere più delitti mediante un patto stabile e permanente, diretto al perseguimento di fini illeciti comuni a tutti gli associati, senza che risulti necessaria un'organizzazione gerarchica. Peraltro, i compartecipi di un'associazione a delinquere, priva di struttura gerarchica, non possono - per ciò solo - essere ritenuti "promotori" od "organizzatori" ai sensi del primo comma dell'art. 416 cod. pen, in assenza di una specifica contestazione, in punto di fatto, circa il ruolo dagli stessi effettivamente svolto all'interno dell'associazione criminale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)