Sez. 1, Sentenza n. 4457 del 14/05/1987 (Rv. 453175 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - AREE AVENTI DESTINAZIONE AGRICOLA - NORMATIVA APPLICABILE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - AREE AVENTI DESTINAZIONE AGRICOLA - NORMATIVA APPLICABILE.*
La sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale dichiarativa della illegittimità costituzionale dei criteri determinativi dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971 deve essere interpretata nel senso della caducazione dei suddetti criteri con limitato riguardo alle aree aventi destinazione edilizia, per le quali è stato rilevato il contrasto con gli artt. 3 e 42 cost., per la Mancanza di una correlazione con l'effettiva consistenza del bene espropriato, non anche con riguardo alle aree aventi destinazione agricola, le cui oggettive caratteristiche sono contemplate dalla legge in esame come modificata dall'art. 14 della legge n. 10 del 1877 per una liquidazione dell'indennità non svincolata dal valore effettivo. (Conf. 5401/84, mass n 437104).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Costituzione art. 136, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)