Sez. 1, Sentenza n. 20387 del 21/07/2025 (Rv. 675424-01)
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dati personali - Attività giornalistica - Cronaca giudiziaria - Pubblicazione di un’immagine di una persona con il logo "Polizia" - Fotosegnalamento - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica, anche senza il consenso dell'interessato, è consentito nel rispetto dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 - da valutarsi con specifico riferimento alle regole deontologiche contenute nel d.m. attuativo del 31 gennaio 2019, in particolare agli artt. 6, 8 e 12 -, con la conseguenza che la pubblicazione di immagini di persone con il logo "Polizia", a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, non può essere, di per sé, equiparata ad un'attività di "fotosegnalamento", che si caratterizza, invece, per essere una foto di fronte, di profilo e recante numero di matricola e i dati biometrici dell'interessato.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 136, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Costituzione art. 21, DM Grazia e Giustizia 31/01/2019, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 9 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 10 PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)