Sez. 1, Sentenza n. 2301 del 09/11/1970 (Rv. 348493 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - VENDITA - LUOGO DI PAGAMENTO DEL PREZZO - CLAUSOLE CONFERMATIVE DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - VENDITA - LUOGO DI PAGAMENTO DEL PREZZO - CLAUSOLE CONFERMATIVE DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Le clausole contrattuali, dirette a mantenere fermo il luogo di pagamento al domicilio del creditore venditore, confermative cioe del luogo di adempimento stabilito dagli artt 1183, terzo comma, e 1498, ultimo comma, cod civ, non derogando in alcun modo alle regole generali della Competenza territoriale, non debbono essere approvate per iscritto a norma dell'art 1341 cod civ, ma sono valide ed operanti per effetto della generica accettazione da parte dell'altro contraente. (V 386'69, mass n 338431 3334'68, mass n 336342).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)