Sez. 1, Sentenza n. 5832 del 11/06/1998 (Rv. 516378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Termine stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ. - Osservanza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE
La prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che ogni altra impugnazione debba essere proposta nelle forme e nei termini della impugnazione incidentale (artt. 334, 343, 371 cod. proc. civ.) senza distinzione tra gravami diretti contro lo stesso capo della sentenza investito dall'impugnazione principale o contro capi diversi della medesima sentenza, senza l'osservanza del termine stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ. che vale soltanto per l'impugnazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)