Sez. 1, Sentenza n. 389 del 16/02/1971 (Rv. 349974 - 01)
FALLIMENTO - IN GENERE - ESERCIZIO DEL PRIVILEGIO - ATTUAZIONE NELLE DUE FASI DELLA VERIFICAZIONE DEL PASSIVO E DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PRECLUSIONI RISPETTIVAMENTE DERIVANTI DALLA CONCLUSIONE DELLE DUE FASI - MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI DEI CREDITI PER CONTRIBUTI ED ACCESSORI DOVUTI AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, DISPOSTA DALL'ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
FALLIMENTO - IN GENERE - ESERCIZIO DEL PRIVILEGIO - ATTUAZIONE NELLE DUE FASI DELLA VERIFICAZIONE DEL PASSIVO E DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PRECLUSIONI RISPETTIVAMENTE DERIVANTI DALLA CONCLUSIONE DELLE DUE FASI - MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI DEI CREDITI PER CONTRIBUTI ED ACCESSORI DOVUTI AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, DISPOSTA DALL'ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
Nel procedimento fallimentare l'Esercizio del privilegio si attua attraverso la duplice fase della verificazione del passivo, la cui conclusione preclude ogni questione relativa, oltre che all'esistenza e all'entita del credito ed all'efficacia del titolo da cui esso deriva, anche all'esistenza delle cause di prelazione in se considerate, e della ripartizione dell'attivo, specificamente destinata alla graduazione dei privilegi ed, in genere, alla collocazione dell'un credito rispetto agli altri, quali risultano dallo stato passivo e dalle ammissioni tardive. Conseguentemente, avvenuta l'ammissione del credito al passivo con privilegio, l'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, che modifica il grado del privilegio dei crediti per retribuzioni ed indennita dovute ai prestatori di lavoro subordinato e per contributi ed accessori dovuti a determinati enti ed istituti in relazione alla loro attivita assicurativa, assistenziale e previdenziale, deve essere applicato, sempre che alla data dell'entrata in vigore della detta legge, non sia stato ancora approvato il piano di ripartizione dell'attivo. (V 2222'70, mass n 348364).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)