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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26617 del 09/11/2017 (Rv. 646421 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esenzione dall'ICI - Presupposto - Iscrizione in catasto con la qualifica di "rurale" - Classificazione con effetto retroattivo in forza di autocertificazione – Conclusione del procedimento con annotazione - Necessità.
Stato
decisa il 2017-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646421-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 107 art. 23, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 lett. 3 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., DM min. EFI 26/07/2012

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)