diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 178 del 09/01/2008 (Rv. 601338 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pendenza della stessa causa davanti al giudice ordinario - Sospensione necessaria del processo davanti al collegio arbitrale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601338-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Nel giudizio arbitrale, le sole questioni pregiudiziali sottratte alla competenza degli arbitri sono quelle di cui all'art.806 cod. proc. civ. (prevedente le materie indisponibili o altre fissate per legge), per cui nell'ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale, non opera la litispendenza, nè può invocarsi la sospensione necessaria di cui all'art.295 cod. proc. civ., poichè la competenza di uno dei giudici, escludendo quella dell'altro ed avendo carattere esclusivo e inderogabile, va risolta con l'affermazione o la negazione della competenza del giudice adito, in relazione all'esistenza, al contenuto e ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria; la mancata sospensione non è invero prevista come causa di nullità del lodo, mancando la stessa possibilità di un conflitto di giudicati, poichè il rapporto di pregiudizialità tra due liti, che impone al giudice la predetta sospensione, ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)