Sez. 1, Sentenza n. 17086 del 24/06/2008 (Rv. 604130 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procedimento di legittimità - Domiciliatario sconosciuto all'indirizzo indicato o trasferito - Notificazione presso la cancelleria della Corte di Cassazione - Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di legittimità, per il caso in cui risulta il trasferimento del domiciliatario (o se questi risulti sconosciuto all'indirizzo indicato nell'elezione di domicilio) la notificazione deve effettuarsi in cancelleria, atteso che l'elezione di domicilio è priva di efficacia per cui, verificandosi una situazione assimilabile alla mancata elezione di domicilio, trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 366 cod. proc. civ. dettato per l'omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante espressione di un principio generale estensibile a tutte le comunicazioni o notificazioni ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell'art. 370, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)