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Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (64/433/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [1],

Visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3] è già entrato nella sua fase di applicazione e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine;

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato, in particolare, a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende anch'esso ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;

Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari saranno ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni;

Considerando che, per eliminare tali disparità, è necessario procedere, parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati, ad un ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri in materia sanitaria;

Considerando che tale ravvicinamento deve essere inteso, in particolare, a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli e nei laboratori di sezionamento come anche in materia di deposito e di trasporto delle carni; che è parso opportuno lasciare alle autorità competenti degli Stati membri la cura del riconoscimento, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, dei macelli e dei laboratori di sezionamento rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite dalla presente direttiva e di vegliare al rispetto delle condizioni previste per tale riconoscimento; che è anche opportuno prevedere un riconoscimento degli impianti frigoriferi da parte degli Stati membri;

Considerando che il rilascio di un certificato di sanità redatto da un veterinario ufficiale del paese speditore è stato giudicato il mezzo più idoneo per fornire, alle autorità competenti del paese destinatario, la garanzia che una spedizione di carne risponda alle prescrizioni della presente direttiva; che tale certificato deve accompagnare la spedizione delle carni fino al luogo di destinazione;

Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel loro territorio di carni che risultassero inadatte al consumo umano o che non rispondessero alle prescrizioni comunitarie in materia sanitaria;

Considerando che, se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, occorre acconsentire alla rispedizione delle carni;

Considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno provocato un divieto o una limitazione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed anche, in taluni casi, alle autorità competenti del paese speditore;

Considerando che occorre dare allo speditore, nel caso in cui sorgesse una controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una limitazione, la possibilità di chiedere il parere di un perito veterinario scelto su un elenco stabilito dalla Commissione;

Considerando che è tuttavia opportuno prevedere una rapida procedura comunitaria al fine di comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di un macello o di un laboratorio di sezionamento;

Considerando che, in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;

Considerando che le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi di animali vivi e di carni formeranno oggetto di altre direttive comunitarie, che è apparso fin d'ora necessario effettuare un primo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in detti settori, precisando certe condizioni alle quali gli Stati membri possono rifiutare o limitare l'introduzione di carni nel loro terrotorio per motivi di polizia sanitaria prevedendo una procedura di consultazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1964. Per il Consiglio Il Presidente C. Heger [1] GU n. 134 del 14. 12. 1962, pag. 2871/62. [2] Vedi pag. 2028/64 della presente Gazzetta. [3] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62. --------------------------------------------------