Sez. 1, Sentenza n. 12852 del 02/12/1992 (Rv. 479846 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Credito dell'espropriato - Determinazione - Normativa applicabile - Individuazione - Decisione di tipo autonomo - Configurabilità - Autorità di giudicato interno - Ammissibilità - Condizione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Nel giudizio d'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, l'individuazione della normativa, da cui estrarre la regola per la determinazione del credito dell'espropriato, configura, rispetto alla quantificazione del credito stesso in conformità della legge ritenuta applicabile, una decisione di tipo autonomo, con cui si definisce una questione preliminare, e, quindi, acquista autorità di giudicato interno, in presenza di impugnazione circoscritta a detta quantificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)