Sez. 1, Sentenza n. 6589 del 28/04/2003 (Rv. 562481 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Sentenza pronunziata nei confronti del curatore e da questi non impugnata - Ricorso per cassazione proposto dal fallito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal fallito contro una sentenza pronunciata nei confronti del curatore del fallimento e da costui non impugnata, in quanto il fallito, privato per legge della disponibilità dei beni e della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative, non può sovrapporre la propria volontà a quella contraria del curatore, al quale la legge, invece, espressamente affida, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del tribunale fallimentare, la gestione dei rapporti dedotti in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)