Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 111-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21.
Art. 111-ter
1. Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una societa' deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove e' posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
Art. 111-quater
1. La societa' di revisione di cui all'articolo 2447-ter del codice e' scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle societa' di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa a norma delle leggi speciali; ....
Art. 111-quinquies
1. L'articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e' sostituito dal seguente: `"Art.
2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".
Art. 111-sexies
1. Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.
Art. 111-septies
1. Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualita' prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualita' prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole societa' cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella societa' cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.
Art. 111-octies
1. Sono investitori istituzionali destinati alle societa' cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da societa' cooperative.
Art. 111-novies
1. Le societa' di revisione di cui al secondo comma dell'articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 111-decies
1. Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.
2. Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice.
Art. 111-undecies
1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, cosi' come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.
Art. 111-duodecies
1. Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano societa' per azioni, in accomandita per azioni o societa' a responsabilita' limitata, le societa' in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le societa' per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.
2. Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano societa' di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o societa' soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilita' limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.48
Art. 111-terdecies
1. La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2446 del codice e' verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice.
Art. 111-quaterdecies
1. La durata del primo incarico di controllo contabile puo' coincidere con quello di revisione affidato alla stessa societa'.
Sezione VI. Disposizioni relative al Libro VI
Art. 112
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
Art. 113
1. Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
2. Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente puo' proporre reclamo alla corte d'appello.
3. Il tribunale o la corte puo' ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113-bis
1. Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte puo' avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile. Dello stesso procedimento la parte puo' avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.
Art. 113-ter
1. Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalita', davanti al tribunale nella cui circoscrizione e' stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilita'.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.
3. Contro il provvedimento del tribunale e' consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilita', anche al conservatore.
4. A margine della formalita' eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
5. Quando il reclamo non e' proposto o e' rigettato definitivamente, la formalita' perde ogni effetto.
Capo II. Disposizioni transitorie
Sezione I. Disposizioni relative al Libro I
Art. 114
1. La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termine degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 58 del nuovo codice.
2. Fino al 30 giugno 1942 non puo' essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.
Art. 115
1. Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, e' ridotto a un mese.
2. Il capo primo della legge suddetta e' abrogato.
Art. 116
1. L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non puo' essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
2. I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono piu' impugnare.
Art. 117
1. Se il matrimonio e' stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed e' stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.